Commento alla legge 40/2004
a cura del SISMER
Ci preme fare una serie di premesse:
le tecnologie riproduttive si sono diffuse in funzione della necessità di fronteggiare un problema dilagante come l'infertilità di coppia e della volontà di applicare la scienza a beneficio dell'uomo e non come fenomeno fine a sé stesso determinato dal progresso scientifico.
La realtà quotidiana, che non fa notizia e scandalo, è rappresentata da coppie normali, in età riproduttiva, coniugate o comunque legate da un rapporto stabile che cercano nella medicina una soluzione ad un problema medico che impedisce loro di procreare.
Teoricamente, uno stato dovrebbe regolamentare i fenomeni sociali ed indirizzarli verso il bene comune.
Da anni ci battiamo per avere delle regole ma chiediamo una legge rispettosa dei diritti di tutti.
Di seguito una serie di commenti che escono dalla lettura delle norme previste in relazione alla loro attuazione da parte dei centri.
Finalità (art. 1):
il ricorso alla PMA è consentito…. ( un pochino il termine dà fastidio perché significa " tutto è vietato tranne") qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci… qui il legislatore dà dell' "irresponsabile" alle coppie infertili e anche alla classe medica. Non si vede come una coppia ricorra alla PMA se esistessero dei metodi più efficaci a costi, oltretutto, minori. Ai medici perché appare evidente che lo Stato, il quale ha abilitato alla Professione il soggetto, non si fida della competenza e della onestà dello stesso prefigurando un interesse che travalica il bene del paziente e si orienta verso il proprio beneficio economico.
Si è forse posto, il legislatore, il dubbio che tra i medici esistono le persone oneste nella stessa percentuale che nel resto della popolazione?
Gran parte della legge si occupa di come castigare urbi et orbi e non di come qualificare le persone competenti. Bene se si chiudono i laboratori creati nei sottoscala, male se si limita la libertà di accesso ad interventi medici, se deontologicamente corretti, e terribile, se si riduce la possibilità di successo che questi interventi possono avere.
Un altro problema è "quis custodet custodes?" La stesura della legge fa trasparire in maniera chiara che chi si è occupato della materia la materia non la conosce. D'altra parte, non potrebbe essere diversamente in quanto i legislatori non hanno ritenuto opportuno consultare i medici, i biologi, le Società Scientifiche né tantomeno le Associazioni dei pazienti.
Interventi contro la sterilità e l'infertilità (art.2)
Recita: il ministro può promuovere ricerche il che sta a significare che nulla cambierà in quanto i soggetti destinatari delle incentivazioni alla ricerca non sono gli stessi che hanno fatto la ricerca negli ultimi anni determinando gran parte del progresso ottenuto.
In Italia il verbo "deve" si legge "può" e il verbo "può" si legge "non ce n'è bisogno" per cui è lecito aspettarsi il nulla.
Stesso vale per le linee guida che dovrebbero essere prima create e poi aggiornate ogni tre anni.
Questo significa che un certo numero di persone esperte e aggiornate dovranno continuamente lavorare per correre dietro ai risultati della ricerca e della sperimentazione che avverrà, grazie alla presente legge, soprattutto all'estero.
Accesso alle tecniche (art. 4)
Ripete il concetto espresso nelle finalità della legge e impone che venga accertata l'impossibilità ad agire diversamente.
Ciò implica che occorrerà la prova documentale di tentativi infruttuosi effettuati e il fatto che il legislatore non descriva la natura del diverso dalla PMA consentirebbe di fatto qualunque inutilia.
Sarebbe come dire che per andare al mare in macchina bisogna prima dimostrare di non poterci andare in bicicletta.
La definizione stessa di infertilità inspiegata implica la necessità di una definizione che interpreti il concetto : ovvero , lo è perché la medicina non è in grado di individuare una causa nota o lo è perché , seppur con gradualità , sono stati infruttuosi i tentativi fatti?
Tutte le Società Scientifiche nazionali ed internazionali, tutti gli Enti di Controllo dei Paesi rispettosi dei cittadini, affermano che esiste una griglia in base alla quale ci si deve fermare nella diagnostica delle coppie infertili.
La legge impone invece di sottoporre tutte le coppie a tutti gli esami possibili per dire che possono accedere alle tecniche di PMA poiché è richiesto di certificare sia la condizione di causa che la condizione di inspiegata.
È vietata la procreazione assistita di tipo eterologo (art. 4)
Il legislatore esclude di fatto l'accesso all'utilizzazione di donatori di gameti.
Questo entra nelle scelte consapevoli della coppia limitandone l'autonomia.
La reazione prevedibile è semplice: chi se lo potrà permettere andrà a farlo all'estero in Stati Europei vicinissimi dove esiste una legislazione che lo consente, come accadeva per l'aborto prima della legge 194 che, seppur discutibile, ha messo fine agli aborti fatti dalle mammane coi ferri da calza sui tavoli delle cucine.
Chi avrà i soldi avrà una assistenza medica adeguata, chi non li ha, si arrangi.
Allo stato attuale l'utilizzazione di gameti maschili eterologhi, in funzione di tecniche di PMA, è limitatissima se paragonata a pochissimi anni fa. Alla fine degli anni 90 il ricorso ai trattamenti con seme eterologo ha subito un calo del 90%, dovuto, questo, solo al miglioramento delle tecniche come l'introduzione della ICSI.
Vietare l'eterologa non serve , dunque, a niente; inspecie se l'intenzione del legislatore era quella di assicurare una famiglia al nascituro. Anzi , chi studia i fenomeni sociali sa bene che di fronte a tali divieti si realizzano fenomeni sociali di aggiramento che sono sempre esistiti e che il ricorso alla fecondazione eterologa medicalmente assistita limitava nei rischi di trasmissione di patologie evidenti e meno evidenti.
Sarebbe poi interessante conoscere quali sono le motivazioni di base per il divieto dell'eterologa.
L'art. 1 recita che "la presente legge" vuole assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito.
Il divieto all'eterologa assicura il diritto e il bene dei genitori? No, anzi limita la autonomia di una scelta libera e consapevole.
Assicura i diritti del concepito? Ne assicura solo il diritto a non essere concepito. Che diritto è? Forse il legislatore pensa al "bene" del nascituro e crede che i concepiti con eterologa siano destinati ad una vita non degna di essere vissuta, ad incontrare difficoltà insormontabili, che, quindi, la loro qualità di vita sia peggiore rispetto ai bambini cosiddetti normali? Da dove derivano queste convinzioni? Non certo da una analisi approfondita del problema.
Tutti gli studi sul follow-up dei nati (e ne esistono molti in letteratura) negano tutto questo. Forse quindi il legislatore pensa "al bene" di una morale cattolica, rispettabilissima, ma pur sempre non condivisa da tutti e che, comunque, non dovrebbe condizionare la legge di uno Stato laico e di diritto.
Un'altra stravaganza della legge è che in caso di utilizzazione di gameti estranei alla coppia, il medico è punibile e la coppia no (art. 12).
Facciamo un'ipotesi: una signora, il giorno dopo di una inseminazione omologa per il quale ha espresso un consenso informato insieme al marito o consorte convivente, realizza un rapporto sessuale extraconiugale che provoca l'inizio di una gravidanza (è possibile, è successo). E' lecito supporre che il consorte possa, alla eventuale scoperta della non paternità, ritenere possibile che il medico che ha eseguito l'inseminazione abbia eseguito una inseminazione eterologa all'insaputa della coppia.
Il medico dovrà dimostrare (col rischio di non riuscirvi) la propria innocenza di fronte ad un giudice, la donna potrebbe non dover dimostrare nulla. Qualcuno si è chiesto quali possono essere i costi assicurativi di un problema del genere e si è chiesto se questo non dà incitazione al delinquere?
Consenso informato (art. 6)
Tutti d'accordo che il consenso informato deve essere il più completo possibile riguardo le procedure, gli effetti collaterali, i rischi sanitari, le possibilità di successo, i costi.
Ma l'articolo recita anche che le coppie devono essere informate in maniera dettagliata su problemi "bioetici" di queste metodiche e sulle conseguenze giuridiche per l'uomo, la donna e il nascituro.
Ma se la legge in oggetto vieta qualsiasi tecnica al di fuori della coppia, vieta la crioconservazione di embrioni, quali problemi bioetici o giuridici possono insorgere diversi da quelli di una coppia che ha avuto gravidanza spontanea?
Questa affermazione chiaramente ci fa capire come il legislatore "giudichi" contrario alla sua morale, la applicazione di queste tecniche.
In uno Stato democratico ogni persona deve essere libera di avere e professare la propria morale, ma non di imporla con una legge.
Linee guida (art. 7)
Al di là del fatto che esistono già linee guida che, come operatori nel campo specifico, da anni in assenza di una legge ci siamo posti, (e che questa legge rende inapplicabili), quali libertà di scelta lascia questa legge ai sanitari essendo già entrata in dettagli tecnici?
Stato generale del nato (art. 8)
I nati da PMA, secondo le modalità della presente legge, possono essere concepiti solo con genitori di una coppia di sesso diverso, coniugata o convivente, entrambi viventi. C'è bisogno di ribadire che hanno lo stato di figli legittimi?
Divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre (art. 9)
Benissimo, era ora che lo Stato Italiano si pronunciasse in questo senso.
Da anni veniva richiesto da noi e dai pazienti.
Regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 10 e 11)
Anche su questi due punti (Autorizzazioni e Registro) siamo tutti d'accordo.
Da anni ci battiamo perché vengano istituzionalizzati i requisiti dei Centri e perché i Centri rendano trasparente la loro attività.
Ma in 20 anni, con tutti i Governi succedutisi, non è mai stato fatto niente.
Oggi, questi due punti fondamentali, sono messi "in fondo" ad una legge che è considerata da più parti "disastrosa per le donne".
Limiti all'applicazione delle tecniche (art. 14)
E' vietata la criconservazione degli embrioni per cui non si devono creare più di tre embrioni per ciclo di trattamento e tutti devono essere trasferiti.
Forse non a tutti è chiaro cosa ciò significa, tenendo conto della attuale efficacia e efficienza delle procedure PMA.
Significa che dovendo inseminare solo tre ovociti (pur avendone spesso a disposizione un numero superiore) non possiamo prevedere (è un dato incontestabile) quanti embrioni si potranno sviluppare.
Quindi potrà succedere che se ne sviluppino due (che sarebbe il numero oggi considerato ottimale) ma potrebbe invece succedere che:
- non se ne sviluppi nessuno, per cui la coppia esegue tutto il trattamento senza avere poi alcuna possibilità di gravidanza;
- si sviluppino tutti e tre gli embrioni, che dovendo essere poi trasferiti, porrebbero la donna a rischio di gravidanza tripla.
Ci sembra una legge che assicura i "diritti dei soggetti interessati? No, è una legge che da una parte farà aumentare le complicanze, dall'altra ridurrà le possibilità di successo. Per non parlare dei "costi". Posto che con queste limitazioni si riesca prima o poi a ritornare ai livelli di percentuale di gravidanze attuali questo lo si otterrà solo moltiplicando il numero di cicli effettuati e, di conseguenza, il numero di stimolazioni ovariche. I costi/ciclo saranno gli stessi ma il costo/bambino decuplicherà insieme ai rischi per la salute della donna.
I DRG saranno gli stessi con qualcuno (Pantalone?) che pagherà molto di più rispetto al ragionevole.
Di fronte a questo una coppia che abbia un minimo di informazione dai medici addetti ai lavori, obbligatoria sul piano deontologico oltre che legale, varcherà senza indugi una frontiera oltre la quale il costo bambino risulterà inferiore.
Risultato: i centri italiani chiuderanno in breve tempo e un patrimonio culturale e scientifico emigrerà.
Disciplina sugli embrioni congelati prima dell'entrata in vigore della legge (art. 17)
Punto importante su cui avrebbe dovuto prendere posizione, il legislatore non si dichiara.
Ci dice comunque che dobbiamo fornire al Ministero della Salute "l'indicazione nominativa" di coloro che hanno embrioni crioconservati nei nostri Centri e poi il Ministro deciderà!!!!
Questo sarebbe il Far West che si voleva evitare?
Per informazioni scrivi a info@in-fertility.it